“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”
Entrerà in vigore il 4 Ottobre del 2022
SCILLA Società Benefit S.r.l. supporta le organizzazioni nella gestione del rischio incendio e nella gestione delle emergenze.
Il rischio incendio è sempre presente nella maggioranza dei luoghi di lavoro, per questo il datore di lavoro ha l’obbligo di designare il/i lavoratore/i addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Gli Addetti Antincendio hanno diritto ad avere una formazione specifica in merito a tale rischio e alle norme per prevenire gli incendi.
Con il presente D.M. viene rimodellata la formazione per i lavoratori addetti all’antincendio e per i formatori dei corsi di formazione per gli addetti antincendio.
Le principali novità
La novità fondamentale del DM 02/10/2022 che entrerà in vigore dal 4/10/22 riguarderà la frequenza della formazione, che individua una periodicità quinquennale per il mantenimento delle conoscenze e competenze degli Addetti Antincendio, nel caso in cui, l’addetto antincendio designato abbia svolto la prima formazione o l’aggiornamento da più di 5 anni, gli basterà frequentare un corso di aggiornamento entro i dodici mesi successivi dall’entrata in vigore del decreto. Il Decreto definisce soprattutto, precisi requisiti per i docenti (di cui all’Art. 6 del seguente Decreto) dei corsi di formazione pratici e teorici ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Per il formatore antincendio è necessario l’aggiornamento quinquennale frequentando:
- Per la parte Teorico-Pratica: aggiornamento di 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica.
- Solo per la parte Teorica: aggiornamento di almeno 12 ore.
- Solo per la Pratica: aggiornamento di almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica.
- Esclusivamente per la parte teorica è consentita la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento ed è possibile svolgere le attività di aggiornamento in modalità a distanza
Nuova classificazione
Nell’allegato III del seguente Decreto viene stabilita una nuova classificazione rimodellando i contenuti minimi della formazione e degli aggiornamenti degli Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio secondo tre livelli di rischio:
- Livello 1: che deriva dal vecchio antincendio rischio basso ai sensi del D.M. 10/3/98 (con bassa presenza di sostanze che possono provocare un incendio) – Formazione di Base della durata di 4 ore e di Aggiornamento di 2 ore;
- Livello 2: che deriva dal vecchio antincendio rischio medio ai sensi del D.M. 10/3/98 (tutte quelle attività che presentano sostanze infiammabili con probabilità di propagazione) – Formazione di Base della durata di 8 ore e di Aggiornamento di 5 ore;
- Livello 3: che deriva dal vecchio antincendio rischio elevato ai sensi del D.M. 10/3/98 (ambienti in cui è presente la probabilità di sviluppo di incendi forti e propagazione delle fiamme) – Formazione di Base della durata di 16 ore e di Aggiornamento di 8 ore.
I corsi di formazione hanno periodicità quinquennale e non più triennale.
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