Le novità dei nuovi Decreti in materia di gestione della sicurezza antincendio
Approvati i tre decreti sulla prevenzione incendi previsti dal D.Lgs. 81/08, che sostituiranno il D.M. 10 marzo 1998
SCILLA Società Benefit S.r.l. supporta le aziende con i servizi di consulenza e formazione antincendio dedicati, guidando i Clienti nella gestione degli adempimenti ed erogando corsi di formazione e addestramento antincendio rischio basso, medio e alto.
Con i nuovi Decreti, in primis, vengono identificate le nuove denominazioni dei corsi:
- Il rischio basso verrà rinominato “livello 1“
- Il rischio medio verrà rinominato “livello 2“
- Il rischio alto verrà rinominato “livello 3“
I Decreti entreranno in vigore dal 4 ottobre 2022, esattamente un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETI ANTINCENDIO IN SINTESI
- il D.M. 1/9/2021 identifica le modalità per il controllo periodico, sorveglianza di impianti e manutenzione di cui all’Allegato I del seguente Decreto; e stabilisce i criteri per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento dei compiti e delle attività, definite nell’Allegato II del seguente Decreto.
- il D.M. 2/9/2021 identifica i requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio di cui all’Allegato III del presente Decreto e definisce la periodicità per l’aggiornamento almeno quinquennale sia per gli addetti al servizio antincendio (Art. 5 del seguente Decreto) sia per i docenti (Art.6 del seguente Decreto). Le novità trattano anche una diversa nomenclatura dei livelli di rischio.
- il DM 03/09/2021 stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. La valutazione del rischio antincendio diventa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; il Decreto fornisce anche le modalità in cui le misure di Prevenzione Incendi dovranno essere attuate per la riduzione del rischio incendio.
Le principali novità
Oltre alla nuova denominazione dei corsi di formazione e aggiornamento è prevista l’obbligatorietà di svolgere una parte pratica in presenza per tutti i livelli di rischio. Vengono ridefiniti i requisiti per i docenti per svolgere le parti pratiche e teoriche dei corsi di formazione antincendio.
La valutazione del rischio incendio dovrà essere aggiornata tenendo conto dell’Art. 29 del D.lgs 81/08 e s.m.i. (ogni qualvolta si presenti una modifica del processo produttivo o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di infortuni significativi, ecc.).
Il RSPP deve essere in possesso di una adeguata formazione in materia antincendio e conoscere i principi previsti dalla legislazione (D.M. 3/9/2021), per collaborare con il DL nella valutazione del rischio incendio di cui all’art. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. in modo tale da poter svolgere correttamente il suo ruolo.
Il cambiamento avviene anche per i controlli che dovranno effettuare i tecnici manutentori qualificati con conseguente mutamento della loro qualificazione e per i docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato.
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