Cosa contiene il “decreto lavoro”?
Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 48/2023 comunemente conosciuto come “Decreto lavoro”. Le novità contenute nello stesso hanno l’obiettivo di introdurre misure urgenti finalizzate all’inclusione sociale e all’accesso al mondo del lavoro.
Il “Decreto Lavoro” si compone di cinque capi ognuno con contenuti specifici:
- Capo I: Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
- Capo II: Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché’ di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
- Capo III: Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
- Capo IV: Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
- Capo V: Disposizioni finali
Capo II: tutte le novità in materia di sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e aggiornamento dei sistemi di controllo
Nello specifico, al capo II del dl 4/05/2023 n. 23 sono previsti una serie di interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi.
I principali interventi riguardano:
-La nomina del medico competente: in riferimento all’art 18 del d.lgs. n81/08, viene ampliato l’obbligo di nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria. L’obbligo non vale più nel solo caso in cui in azienda siano presenti dei rischi per la salute-sicurezza dei lavoratori e di terzi, ma viene esteso a tutti quei casi nei quali la valutazione dei rischi lo richieda. Sono dunque il datore di lavoro o il dirigente che si assumono la responsabilità di valutare i rischi in azienda e in base a questi determinare se sia necessario nominare un medico competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria.
-Viene introdotto l’obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro.
-In caso di impedimenti gravi e con motivate ragioni, il medico competente è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto con i requisiti necessari per l’incarico.
-Vengono introdotte nuove misure di prevenzione per la salute e sicurezza nei cantieri (sia temporanei che mobili) al fine di ridurre il rischio di infortuni.
-Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, di provvedere in autonomia alla propria formazione e addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in piena sicurezza. Se il datore di lavoro non provvede alla sua formazione può incorrere in sanzioni penali quali l’ammenda o l’arresto da tre a sei mesi.
-Viene demandato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di individuare le modalità di monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e sul corretto svolgimento dell’attività formativa sia dei soggetti che erogano la formazione che di quelli destinatari della stessa al fine di contrastare possibili condotte non conformi alla legge.
-I privati possono verificare periodicamente le attrezzature di lavoro, cosa che prima potevano fare solo l’INAIL e le ASL.
-Sul piano della prevenzione, alcune disposizioni del decreto sono dedicate al rafforzamento dell’attività ispettiva. Enti pubblici e privati sono tenuti a fornire, anche mediante la predisposizione di specifici protocolli di cooperazione applicativa, la condivisione di dati e informazioni con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Guardia di Finanza.
-Fondo per studenti vittime di infortuni.
-Alternanza scuola-lavoro e aggiornamento del DVR: Al fine di garantire la coerenza dell’offerta formativa con il profilo in uscita dai singoli percorsi di studio, è previsto che il Ministero dell’Istruzione si adoperi per un monitoraggio qualitativo dei percorsi in alternanza scuola – lavoro sin dalle fasi di progettazione. Inoltre, per garantire la salute e sicurezza degli studenti, il decreto introduce l’obbligo, per le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza, di integrare il proprio documento di valutazione rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dpi da adottare per gli studenti.
-Assicurazione INAIL estesa a studenti e personale del sistema di istruzione e formazione: il decreto introduce per il solo anno scolastico e accademico 2023 – 2024 l’obbligo assicurativo INAIL per studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore durante lo svolgimento delle attività di insegnamento e apprendimento.
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