VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE

La finalità dei nostri servizi è quella di offrire ai responsabili delle strutture e degli ambienti di lavoro gli elementi di giudizio per la valutazione del rischio da scariche atmosferiche, obbligo derivante dal D.lgs. 81/2008, e applicabile a tutti gli edifici nei quali vengono svolte attività lavorative.

Rivolgendovi a noi avrete la garanzia di affidarvi ad un partner, con esperienza pluriennale, in grado di fornirvi un’assistenza a 360°, dalla compilazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) fino alla consulenza per la gestione del rischio fulminazione.

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La fulminazione è un rischio che rientra nel Capo III del Titolo III del D.lgs. 81/2008 dedicato agli “Impianti ed apparecchiature elettriche”. Il fulmine consiste in una scarica elettrica tra due corpi con un elevata differenza di potenziale elettrico. La fulminazione può causare danni notevoli alla struttura, agli esseri viventi, agli impianti che si trovano al suo interno ed all’ambiente circostante.

Quale procedura deve essere seguita per verificare se un impianto è autoprotetto?

L’art. 80 del D.lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro deve effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Per la procedura da seguire si fa riferimento alla norma tecnica CEI EN 62305-2. Se, a seguito di tale valutazione, risulta che il rischio da fulminazione sia inferiore al rischio tollerabile ammesso, non sono necessarie particolari protezioni (impianto autoprotetto).

Diversamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori accettabili. Tra le misure di protezione vi può essere la realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Chi può effettuare tale valutazione?

In questo caso la risposta è molto semplice in quanto chiunque può effettuare la valutazione purché si tratti di persona competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sia a conoscenza della normativa e che sia in grado di applicarla correttamente.

Chi è in possesso di una valutazione effettuata secondo la normativa precedente non è esonerato dalla nuova normativa.

Nuova norma CEI EN IEC 62858: aggiornamento dei valori di Ng e obblighi normativi

Cos’è Ng?

Con Ng si intende il numero di fulmini che cadono a terra in un anno per chilometro quadrato in una determinata zona, e costituisce uno dei dati necessari per redigere il documento di protezione contro le scariche atmosferiche di un edificio (valutazione del rischio fulminazione).

Tale documento, obbligatorio per legge, serve per verificare la necessità o meno di dotare un edificio di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, in base ad un calcolo probabilistico che tiene conto:

  • delle caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature presenti;
  • delle caratteristiche degli edifici circostanti e del terreno in cui è collocato l’edificio;
  • appunto, della densità di fulmini Ng della zona.

Cosa cambia con la nuova normativa EN IEC 62858?

Fino al 31 maggio 2020 non era definita una scadenza per il valore di Ng: una volta effettuata la valutazione del calcolo probabilistico di fulminazione, il valore utilizzato si considerava stabile e non era quindi previsto nessun obbligo di aggiornamento del documento di valutazione. Nel 2020 la CEI 81-30, norma di riferimento per il calcolo di Ng, è stata abrogata e a partire dal 1° giugno 2020 tale dato deve essere elaborato come prescritto dalla norma CEI EN IEC 62858, che introduce la necessità di aggiornare tali valori almeno ogni 5 anni, per garantirne l’adeguamento nel tempo rispetto al mutamento delle condizioni climatiche.

Tale aggiornamento impone quindi al datore di lavoro di riverificare ogni 5 anni la validità della valutazione del rischio effettuata per il proprio edificio.

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